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Visure Pra
Per rendere certa la proprietà dei veicoli nasce nel 1927 il Pubblico Registro Automobilistico con il compito di registrare i veicoli.
Al PRA vengono registrati:
1) i contratti di compravendita degli autoveicoli
2) i diritti di garanzia relativi agli autoveicoli (ipoteche)
In seguito all’art. 2684 del Codice Civile è confermato per gli autoveicoli il sistema della trascrizione al PRA, nello specifico
- tutti gli atti di vendita e anzi tutti i negozi giuridici e i provvedimenti che a qualunque titolo producono effetti sulla proprietà di un veicolo;
- tutti i contratti che riguardano i diritti di usufrutto di un veicolo;
- tutte le domande giudiziali relative agli atti per legge soggetti a trascrizione o che servono ad impugnare la validità della trascrizione;
- pignoramento e sequestro conservativo del veicolo.
Il Pubblico Registro Automobilistico è attualmente utilizzato come banca dati per la riscossione delle tasse automobilistiche (bollo auto).
L’archivio del Pubblico Registro Automobilistico è organizzato in modo per cui ogni autoveicolo viene iscritto nel foglio del PRA che riporta il numero progressivo corrispondente a quello della licenza di circolazione.
Ne consegue che tutte le richieste vanno fatte in riferimento alla targa del veicolo.
E’ esclusa dal PRA la registrazione di quei rimorchi che hanno una massa complessiva inferiore a 3,5 t.
Il PRA è organizzato su base provinciale, ovvero in ogni provincia devono essere iscritti tutti gli autoveicoli dei residenti in quella provincia, comprese le formalità successive purché richieste da residenti della stessa provincia. In caso di passaggio di proprietà a favore di un residente di un’altra provincia si trasferirà la competenza al PRA di quest’ultima, dove poi andranno richieste tutte le formalità successive.
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